I buoni spesa alimentari a Venosa

Con due diversi provvedimenti, della primavera e dell’autunno 2020, sono stati attribuiti  al Comune di Venosa circa 190.000 euro da erogare alle famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Il Comune si è dato dei criteri per l’utilizzo di queste risorse ed ha emanato tre appositi bandi pubblici per l’assegnazione degli aiuti alimentari, sotto forma di buoni spesa da utilizzare presso i centri commerciali convenzionati con il Comune stesso.

Le domande presentate sono state diverse centinaia (circa 800 complessivamente nei tre bandi), ma quelle ritenute ammissibili, sulla base dei criteri e delle condizioni fissate nei bandi, sono state poco meno di 650. Le restanti 150 sono state escluse per ragioni diverse, ma principalmente perché titolari di un reddito superiore alla soglia fissata nel bando (ma di non chiara individuazione).

Gli importi dei buoni spesa erogati variano a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare: 1 unità 150 euro; 2 unità 300; 3 unità 400; 4 unità 500; 5 unità 600 e 50 euro per ogni unità ulteriore.

Per il completo utilizzo delle somme ricevute dal Comune di Venosa, molti nuclei familiari (138 per la precisione) applicando specifici criteri di priorità, sono stati destinatari di una doppia assegnazione, utilizzando prima le risorse attribuite in primavera e poi quelle pervenute in autunno. Nel complesso possiamo stimare che 500 nuclei familiari, oltre il 10% della popolazione venosina, hanno potuto beneficiare sino ad oggi dei buoni spesa alimentari, espressione della solidarietà nazionale nei confronti dei soggetti più deboli e in difficoltà economica a seguito della pandemia.

Dunque, tutto bene?

Indubbiamente va riconosciuto il gran lavoro svolto dalla Giunta e ancor più dagli Uffici comunali che hanno dovuto gestire queste significative risorse in tempi stretti e garantendo la massima trasparenza. Qualche incongruenza è pure comprensibile e giustificabile (ad es. nel terzo bando era previsto che i buoni spesa si sarebbero dovuti utilizzare entro il 31-1-2021, ma le graduatorie sono state pubblicate soltanto nel successivo mese di febbraio). Non si riesce invece a comprendere quali siano i limiti di reddito da non superare per poter accedere ai buoni spesa alimentari, avendo rilevato nel bando delle indicazioni che ci sembrano erronee e contraddittorie. In particolare nel bando si prevede di rientrare nella 3^ fascia di priorità se si dichiara un reddito inferiore alla pensione sociale, indicando un valore di 480 euro mensili, mentre in effetti l’importo mensile della pensione sociale per il 2020 era di 460 euro (o di 500 euro circa, se si considera che le mensilità sono 13 e si vuole considerare la quota mensile dell’importo annuale della pensione sociale).  Ma se questo sembra un errore, tutto sommato, di poco conto, più rilevante ci pare quanto riportato per la 4^ ed ultima fascia di priorità oltre la quale non si avrebbe più diritto ai buoni spesa alimentari. Ebbene, nel bando, all’art. 5, si riporta testualmente che nella fascia in questione sono compresi i “cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito attuale, da qualunque fonte provenga, in misura superiore ad euro 480,00 e inferiore al limite previsto per il reddito di cittadinanza cioè euro 780,00 mensili (ISEE € 9.360,00 / 12)”. Ad una prima lettura sembrerebbe quindi che possedendo un reddito superiore ai 780 euro mensili si è esclusi dalla provvidenza. Ma in effetti non è così, perché in altra parte del bando si dice che   “lo stato di bisogno sarà calcolato con riferimento al c.d. “minimo vitale” nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento comunale dell’assistenza economica in favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione”. Orbene in attuazione del predetto regolamento il c.d. minimo vitale varia in ragione sia del numero che delle condizioni dei componenti il nucleo familiare. In pratica, a seconda dei componenti del nucleo l’ammontare del minimo vitale varia come segue: 1 unità 460 euro; 2 unità 722; 3 unità 938; 4 unità 1.131; 5 unità 1.311; 6 unità 1471 etc.. A questi importi andrebbero poi aggiunte ulteriori maggiorazioni previste per eventuali particolari condizioni dei membri del nucleo familiare. Pare che gli Uffici comunali nell’esame delle domande pervenute abbiano tenuto conto proprio di queste soglie di reddito del c.d. minimo vitale, disapplicando di fatto il riferimento ai 780 euro mensili del reddito di cittadinanza. Se così è, si pone senz’altro, almeno per le future provvidenze, un problema di riscrittura e correzione del bando pubblico per una ineludibile esigenza di chiarezza e trasparenza  e ammesso che si voglia tenere alta la soglia di reddito da non superare per accedere ai buoni alimentari.

Sicuramente il lavoro sin qui svolto potrà essere migliorato, per assicurare che la necessaria ed essenziale solidarietà raggiunga i soggetti che più ne hanno bisogno senza cedere a forme di inutile assistenzialismo. Perché ciò avvenga è indispensabile il consiglio e l’aiuto di quanti hanno vissuto più da vicino questa esperienza. A loro chiediamo di scriverci, rappresentando le criticità rilevate ed avanzando proposte concrete per superarle. E’ da credere, infatti, che ulteriori risorse saranno stanziate per le medesime finalità, in quanto la pandemia, purtroppo, è ancora lontana dall’essere debellata e ci sarà ancora bisogno di sostenere coloro che maggiormente subiscono sul piano economico le sue conseguenze più negative.

Per saperne di più si vedano: DCC n. 73/2003; DCC n. 14 2007; OCDPC n. 658 del 29-3-2020; DGC n. 29 del 5-4-2020; DRG n. 24/108 del 5-4-2020; DGC n. 32 del 28-4-2020; DRG n. 32/134 del 20-4-2020; DRG 55/179 del 21-5-2020; DRG n. 39/147 del 29-4-2020; DGC n. 127 del 9-12-2020; DRG n. 142/427 del 10-12-2020; DRG n. 5/9 dell’8-2-2021; DRG 8/27 del 19-2-2021. Nota bene: DCC sta per Delibera di Consiglio Comunale; OCDPC sta per Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; DGC sta per Delibera di Giunta Comunale e DRG sta per Determina Registro Generale.

 

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